Art. 629 Codice Penale. Estorsione.

 629. Estorsione.

Chiunque, mediante violenza [392 c. 2, 581 c. 2] o minaccia [612], costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [317, 401, 640 c. 2 n. 2; 380 c. 2 lett. f) c.p.p.] (1).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente [347 c. 3, 407 c. 2 lett. a) n. 2 c.p.p.; 112 att. c.p.p.] (2) (3) (4).

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(1) L’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 ha sostituito le parole «con la multa da 516 euro a 2.065 euro» con le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000». In precedenza il comma era già stato modificato dall’art. 8, c. 1, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella L. 18 febbraio 1992, n. 172.

(2) L’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 ha sostituito le parole «da euro 1.032 a euro 3.098» con le parole «da euro 5.000 a euro 15.000». In precedenza, il comma era stato modificato dall’art. 4, L. 14 ottobre 1974, n. 497, dall’art. 113, c. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall’art. 8, c. 2, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella L. 18 febbraio 1992, n. 172.

(3) Per l’aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, si veda art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l’art. 7, c. 1, L. 31 maggio 1965, n. 575. Per un’ulteriore ipotesi di aumento della pena, si veda art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107.

(4) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, si veda art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall’art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in L. 8 agosto 1994, n. 501.

Approfondimenti sull’estorsione

L’art. 629 c.p. è disciplinato sotto il Capo I, (Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), del Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio).

Il Titolo XIII è diviso in due capi: il Capo I ha ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone (artt. 624 – 639 bis); il Capo II ha ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante frode (artt. 640 – 648 ter).

L’art. 629 c.p. è compreso tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone.

Ai sensi dell’art. 629 c.p. “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque e dieci anni e con la multa da euro 1000 a euro 4000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.

L’estorsione è reato plurioffensivo risultando leso sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Il reato si consuma nel momento in cui l’agente consegue per sé o per altri l’ingiusto profitto con correlativo altrui danno. E’ possibile configurarsi il tentativo di estorsione l’evento desiderato dall’agente non segue alla violenza o alla minaccia.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la giurisprudenza ritiene necessario il dolo specifico mentre la dottrina ritiene sufficiente il dolo generico; il dolo specifico consiste nella coscienza e volontà del fatto allo scopo di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia che può assumere qualsiasi forma e può concretarsi anche in un comportamento omissivo: in particolare essa può essere anche manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata.

La minaccia nel reato di estorsione deve essere idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo; in particolare “la connotazione di una condotta come minacciosa e la sia idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. (Cfr. Cass. 26 gennaio 1999 – 12 marzo 1999 n. 3298).

Il delitto di estorsione richiede non solo l’ingiusto profitto ma anche un effettivo danno della persona offesa: è il pregiudizio patrimoniale a costituire elemento essenziale e caratterizzante del delitto di estorsione; occorre altresì che l’azione del colpevole incida immediatamente e direttamente sul patrimonio della persona offesa.

Una particolare forma di danno può essere ravvisata nella c.d. estorsione contrattuale o negoziale, la quale può consistere anche nella sola assunzione dell’obbligazione di effettuare una prestazione economica, a nulla rilevando l’entità della controprestazione “ovvero la circostanza che il soggetto passivo sia, o sia stato, vincolato con altri soggetti in un rapporto contrattuale di analogo contenuto oggettivo” (Cfr. Cass. 30 aprile 1982 – 12 novembre 1982 n. 10703).

Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona in quanto nell’estorsione l’agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete.

Dettagli

Competenza: Tribunale monocratico I comma; Tribunale Collegiale II comma.

Procedibilità: Ufficio

Arresto: Obbligatorio

Fermo: Consentito

Domande e risposte sull’estorione

In questa parte rispondiamo ad alcuni quesiti comuni che riguardano l’art 629 del codice penale.

Qual è il criterio differenziale tra il delitto di truffa aggravata e quello di estorsione?

Il criterio differenziale deve essere ravvisato nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la truffa aggravata se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l’offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l’ingiusto profitto dell’agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l’offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o si subire il male minacciato (Cass. 21 maggio 2001 – 27 giugno 2001 n. 26272).

Il delitto di turbata libertà agli incanti può concorrere materialmente con il delitto di tentata estorsione?

Il delitto di turbata libertà agli incanti può concorrere materialmente con il delitto di tentata estorsione solo quando le minacce dirette a limitare la libertà di partecipazione alla gara siano rivolte ad un soggetto diverso dal destinatario delle minacce in cui si sostanzia il delitto di tentata estorsione.

Ai fini della configurabilità dell’aggravante nel reato di estorsione occorre che il reo abbia in pugno l’arma?

Per la configurabilità dell’aggravante dell’arma è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli.

Integra il reato di tentata estorsione il comportamento di un locatore di un immobile per uso abitativo che minacci di non dare esecuzione al contratto di locazione stipulato qualora non gli venga corrisposta una somma ulteriore a quella stabilita per legge?

Sì. Integra gli estremi del reato di estorsione tentata il comportamento del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo che minacci di non dare esecuzione al contratto di locazione stipulato, qualora non gli venga corrisposta anticipatamente una somma di denaro ulteriore rispetto a quella dovuta ai sensi della l. n. 392 del 1978.