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Lo Stato sostiene e incoraggia l’attività delle associazioni antiracket. Aggiungendo all’azione di tutela della sicurezza personale svolta dall’associazionismo antiracket, una garanzia fondamentale per chi decida di opporsi al racket: sicurezza economica.

A tal fine il Parlamento ha adottato, nell’arco dell’ultimo decennio, una serie di norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il racket o di smettere di pagare il “pizzo”.

Primo strumento per l’attuazione di tale principio, l’istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime del racket (poi unificato con quello per le vittime dell’usura), grazie al quale chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori, danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, un’elargizione che gli consenta di riprendere l’attività.

Il Parlamento ha quindi approvato la legge 23 febbraio 1999n. 44  “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”, ampliando così la tipologia delle vittime del racket e dei danni risarcibili, e assicurando tempi rapidi nell’erogazione dei contributi.

Le vittime che possono presentare domanda per ottenere i benefici di legge
(elargizioni e mutui)

Estorsione
1) Soggetti danneggiati da attività estorsiva esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ovvero, con il consenso dell’interessato, il Consiglio nazionale del relativo ordine  professionale o una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel, le organizzazioni antiracket e antiusura, iscritte nell’apposito albo tenuto dal Prefetto, aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva
2) appartenenti ad associazioni di solidarietà
3) altri soggetti (terzi danneggiati)
4) superstiti

Usura 
L’esercente un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

Nota: 
Rientrano, nella previsione normativa, secondo l’interpretazione del Comitato e l’evoluzione della giurisprudenza, i casi, purche documentati: dell’imprenditore fallito, a condizione che il giudice delegato al fallimento dichiari che nulla osti all’esercizio di una nuova attività economica; dell’imprenditore di fatto e del collaboratore nell’impresa familiare, con eventuale cointestazione.

 

Quando le vittime possono presentare la domanda

 

Estorsione 
Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99). 
Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (articolo 13, comma 4 della legge 44/99).
UsuraEntro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

Nota: 
Si tratta di due ipotesi alternative, entrambe utili a rendere tempestiva la domanda: in altre parole, se risultano decorsi 120 o 180 giorni dalla denuncia – a seconda che si tratti di elargizione o di mutuo – la domanda dovrà ugualmente ritenersi tempestiva, qualora sia stata presentata entro 120 o 180 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini è emerso come l’evento lesivo consegua a un delitto commesso per finalità estorsive (per la domanda di elargizione), o dalla data in cui l’interessato ha conoscenza dell’inizio delle indagini (per la domanda di mutuo). Fra i due termini, cioè, vale quello utile per la tempestività della domanda. Se la richiesta risulta intempestiva in relazione alla data di presentazione della denuncia, dovrà aversi riguardo, per calcolare i termini, alla seconda ipotesi normativamente prevista.